(Regione Liguria - legge n° 13, 9 agosto 2004)
1. Il termine di cui all'Art. 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997), relativo ai tempi di adeguamento ai requisiti strutturali e impiantistici di autorizzazione per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, è prorogato:
a) al 30 settembre 2009, per le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 20/1999;
(modificata dall'articolo 26 della legge regionale 57/09 - ndr)b) al 30 settembre 2007, per le strutture che erogano prestazioni di assistenza sanitaria in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative di diagnostica strumentale e di laboratorio di cui all'Art. 2, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 20/1999;
c) al 30 settembre 2008 per le strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo e/o diurno di cui all'Art. 2, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 20/1999.
2. I presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati, che hanno presentato i programmi di adeguamento relativi al possesso di requisiti strutturali e impiantistici, ai sensi dell'Art. 6, comma 2 della legge regionale n. 20/1999, possono riprogrammare gli stessi con riferimento ai nuovi termini di cui al presente articolo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.