Trentino-Alto Adige - DPP-Bolzano 11/03 - articolo 9: Requisiti degli elicotteri

Articolo 9 - Requisiti degli elicotteri

(Regione Trentino-Alto Adige - Decreto del Presidente della Provincia di Bolzano n° 11, 8 aprile 2003)

(decreto sostituito dal DPP n. 30 del 24.10.13 - ndr)

1. Gli elicotteri impiegati nelle attività oggetto del presente decreto devono:

1) avere caratteristiche, prestazioni e dotazioni che consentano loro di svolgere, in conformità alle norme vigenti, i compiti e le attività di cui all'Art. 3 su tutto il territorio della provincia di Bolzano;

2) essere approvati dall'ENAC nella configurazione operativa prevista per le diverse attività;

3) essere omologati per il trasporto di almeno quattro persone di equipaggio e di almeno due pazienti in posizione supina. Lo spazio residuo deve consentire l'accesso al paziente durante il volo. L'elicottero di cui all'Art. 4, comma 2, deve essere omologato per il trasporto di almeno 3 persone di equipaggio e di almeno un paziente in posizione supina. Lo spazio residuo deve consentire l'accesso al paziente durante il volo.

4) Gli elicotteri devono essere di colore arancio fluorescente e riportare la scritta «Landesflugrettungsdienst Südtirol - Servizio di elisoccorso provinciale Alto Adige»; devono inoltre riportare il logo del numero unico d'emergenza sanitaria «118», oltre al lago delle organizzazioni di soccorso della comunità di lavoro.


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