Trentino-Alto Adige - DPP-Bolzano 11/03 - articolo 6: Vigilanza

Articolo 6 - Vigilanza

(Regione Trentino-Alto Adige - Decreto del Presidente della Provincia di Bolzano n° 11, 8 aprile 2003)

(decreto sostituito dal DPP n. 30 del 24.10.13 - ndr)

Coloro ai quali viene affidato il servizio di pronto soccorso mediante eliambulanza devono presentare mensilmente alla giunta provinciale un rapporto sugli interventi effettuati, fornendo i dati relativi ai tempi di volo, alla tipologia e al luogo di ciascun intervento, alla destinazione del trasporto e alla patologia del paziente. Nel rapporto dovranno essere indicati anche l'attivitą di addestramento concordata e svolta con le squadre di soccorso sanitarie ed alpine, i voli di ricerca e i falsi allarmi.


articolo precedente // articolo successivo