Trentino-Alto Adige - DPP-Bolzano 11/03 - articolo 3: Compiti e competenza territoriale

Articolo 3 - Compiti e competenza territoriale

(Regione Trentino-Alto Adige - Decreto del Presidente della Provincia di Bolzano n° 11, 8 aprile 2003)

(decreto sostituito dal DPP n. 30 del 24.10.13 - ndr)

1. Ai sensi dell'Art. 2 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21, e in base alle definizioni date all'Art. 2 del presene decreto, il servizio di pronto soccorso mediate eliambulanze svolge essenzialmente attivitā che si configurano come HEMS e SAR eliambulanza ed elisoccorso in montagna. In particolare effettua:

a) interventi primari;

b) interventi secondari;

c) evocuazione ed interventi preventivi;

d) voli di ricerca e soccorso;

e) trasporto di farmaci, sangue, organi o parti d'organo, nonchč di apparecchiature mediche;

f) voli per il recupero di persone decedute organizzati d'intesa con le autoritā competenti;

g) trasporto di persone e materiali in caso di calamitā o catastrofe;

h) attivitā addestrativa ed esercitazioni in collaborazione con le organizzazioni della protezione civile e di soccorso;

i) trasferimenti di assicurati esteri da un ospedale dell'Alto Adige agli aeroporti di Bolzano, Innsbruck e Verona.

2. Gli elicotteri del servizio di pronto soccorso sono autorizzati ad effettuare soccorsi presso gli impianti a fune. I costi del soccorso vengono addebitati al gestore solamente nel caso in cui la responsabilitā per i danni alle persone trasportate sia da imputarsi direttamente al gestore dell'impianto.

3. Gli interventi interessano in via ordinaria la provincia autonoma di Bolzano. Nel rispetto delle convenzioni di cui all'Art. 7, č possibile la copertura di territori limitrofi, ad integrazione delle competenti strutture; sono ammessi anche voli verso altre regioni e fuori dai confini nazionali.


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