(decreto sostituito dal DPP n. 30 del 24.10.13 - ndr)
1. A fini del presente regolamento sono considerati:
a) interventi primari: gli nterverti in cui un team dell'emergenza sanitaria in caso di necessitą allargata a specialisti, interviene direttamente sul luogo dell'incidente per soccorrere il paziente e/o stabilizzarne le condizioni dal punto di vista medico, e infine per trasportarlo in una struttura ospedaliera in grado di curare la lesione pił grave da lui riportata;
b) interventi secondari: i trasferimenti su indicazione medica, di persone malate o ferite da una struttura ospedaliera ad un'altra;
c) voli di ricerca: gli interventi finalizzati alla ricerca di persone disperse o smarrite, finchč sussiste la speranza di poterle soccorrere;
d) evacuazione ed interventi preventivi: gli interventi atti a sventare pericoli per l'incolumitą personale.
2. Le definizioni di attivitą HEMS - Servizio Medico di mergenza con Elicotteri - e SAR - elisoccorso in montagna - sono riportate nei documenti, regolamenti e circolari del Ministero del trasporti, direzione generale dell'aviazione civile, dell'ENAC (Ente nazionale per l'Aviazione civile), nonchč nella normativa vigente nella provincia autonoma di Bolzano.