(Regione Umbria - legge n° 7, 26 maggio 2004)
1. Il comma 3, dell'Art. 15 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51, è abrogato.
2. Il comma 3, dell'Art. 16 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51, è abrogato.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.