(Regione Umbria - legge n° 7, 26 maggio 2004)
1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'Art. 1 della presente legge, è autorizzata, per il biennio 2004-2005, la spesa complessiva di 37 milioni di euro, da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, alla UPB 12.02.002 denominata «Programma straordinario di ristrutturazione e ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico», (capitolo n. 7217 di nuova istituzione), in ragione di 20 milioni di euro per l'esercizio 2004 e 17 milioni di euro per l'esercizio 2005.
2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1, si fa fronte, rispettivamente per gli anni 2004 e 2005, con pari disponibilità prevista nel fondo speciale alla UPB 16.02.001, n. d'ordine A.3) della tabella B) della legge finanziaria regionale 2004.
3. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.
4. Per gli anni successivi l'entità della spesa per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'Art. 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.
5. Al finanziamento, altresì, degli interventi di cui all'Art. 3 della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti che saranno previsti, in termini di competenza e di cassa, alla UPB 12.02.003 della spesa denominata «Programmi regionali del settore sanitario» (capitolo n. 7253 di nuova istituzione) mediante utilizzo delle risorse di cui all'Art. 2, comma 2, che saranno introitate alla UPB 4.01.001 dell'entrata denominata «Vendita beni immobili», (capitolo n. 2506).
6. La giunta regionale, in relazione al comma 5, è autorizzata ad apportare, in termini di competenza e di cassa, tutte le variazioni al bilancio di previsione necessarie per l'iscrizione in entrata e nella spesa delle risultanze dell'attività di valorizzazione di cui all'Art. 2 della presente legge.