Umbria - Legge 7/04 - articolo 5: Modifica dell'Art. 15 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51

Articolo 5 - Modifica dell'Art. 15 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51

(Regione Umbria - legge n° 7, 26 maggio 2004)

1. Il comma 2 dell'Art. 15 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51, è sostituito dal seguente:

«2. L'autorizzazione all'atto di alienazione dei beni immobili già prevista nel piano del patrimonio definitivamente approvato, ai sensi dell'Art. 18 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14, come sostituito dall'Art. 14 della legge regionale 14 maggio 2003, n. 9, è finalizzata alla verifica:

a) della coerenza dell'atto proposto con le previsioni del piano;

b) della scelta della procedura ritenuta più idonea;

c) della congruità del prezzo definito da apposita perizia di stima».


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