(Regione Umbria - legge n° 7, 26 maggio 2004)
1. Il comma 3 dell'Art. 11 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51, č sostituito dal seguente:
«3. Le aziende sanitarie regionali, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3, comma 16, della legge 27 dicembre 2003, n. 350, possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di investimenti, compatibilmente con la loro situazione economico-finanziaria».
2. Dopo il comma 3 dell'Art. 11 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La giunta regionale, previa motivata e analitica valutazione dell'idoneitą delle aziende stesse a sostenere gli oneri conseguenti, autorizza il ricorso all'indebitamento.
3-ter. Il collegio sindacale dell'azienda sanitaria verifica, preventivamente alla valutazione di cui al comma 3-bis, la compatibilitą della proposta di indebitamento della azienda con la situazione economico-finanziaria, della stessa».
3. Il comma 5 dell'Art. 11 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51, č sostituito dal seguente:
«5. L'atto di indebitamento adottato al di fuori di quanto previsto ai commi 3, 3-bis, 3-ter, č nullo».