(Regione Umbria - legge n° 7, 26 maggio 2004)
1. Le modalità del trasferimento dei beni immobili di cui all'Art. 2 nonchè dell'assegnazione delle risorse derivanti dalla valorizzazione degli stessi a favore delle aziende sanitarie regionali sono disciplinati da apposita convenzione tra la Regione e la singola azienda da stipularsi prima del trasferimento del bene.
2. Le risorse derivanti dalla valorizzazione dei beni immobili saranno destinate, in via preferenziale, ai servizi sanitari del territorio in cui i beni sono collocati, nel rispetto della programmazione sanitaria regionale.
3. Il trasferimento in proprietà alla Regione dei beni immobili di cui al comma 1, dell'Art. 2 è attuato con decreto del presidente della giunta regionale che ne disciplina i termini e costituisce titolo per la trascrizione immobiliare.