Umbria - Legge 7/04 - articolo 3: Convenzioni tra Regione e aziende sanitarie regionali

Articolo 3 - Convenzioni tra Regione e aziende sanitarie regionali

(Regione Umbria - legge n° 7, 26 maggio 2004)

1. Le modalità del trasferimento dei beni immobili di cui all'Art. 2 nonchè dell'assegnazione delle risorse derivanti dalla valorizzazione degli stessi a favore delle aziende sanitarie regionali sono disciplinati da apposita convenzione tra la Regione e la singola azienda da stipularsi prima del trasferimento del bene.

2. Le risorse derivanti dalla valorizzazione dei beni immobili saranno destinate, in via preferenziale, ai servizi sanitari del territorio in cui i beni sono collocati, nel rispetto della programmazione sanitaria regionale.

3. Il trasferimento in proprietà alla Regione dei beni immobili di cui al comma 1, dell'Art. 2 è attuato con decreto del presidente della giunta regionale che ne disciplina i termini e costituisce titolo per la trascrizione immobiliare.


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