(Regione Emilia-Romagna - legge n° 19, 29 luglio 2004)
1. E' istituito il registro regionale di mortalità, con finalità statistico-epidemiologiche; le aziende sanitarie sono tenute a trasmettere periodicamente alla Regione le informazioni secondo gli standard di qualità e completezza definiti dalla direzione generale sanità e politiche sociali.