Emilia-Romagna - Legge 19/04 - articolo 12: Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 12 - Esumazioni ed estumulazioni

(Regione Emilia-Romagna - legge n° 19, 29 luglio 2004)

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffusive, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'azienda Unità sanitaria locale.


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