(Regione Emilia-Romagna - legge n° 19, 29 luglio 2004)
1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge i comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso apposito regolamento.
2. Con i regolamenti di cui al comma 1, vengono in particolare stabiliti:
a) le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle salme e degli obitori, nonchè le modalità di fornitura dei servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria;
b) le condizioni e le modalità di fornitura del servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri;
c) le prescrizioni relative all'affidamento personale delle urne cinerarie di cui all'Art. 11, comma 3;
d) l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione, che non possono essere inferiori a Euro 250,00 nè superiori a Euro 9.300,00. In assenza dell'individuazione della sanzione da parte dell'atto normativo dell'Ente locale, il comune applica una sanzione da Euro 1.350,00 a Euro 9.300,00.
3. Il regolamento di cui al comma 1 può altresì prevedere le modalità per la costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione, da parte di soggetti pubblici o privati, definendone i requisiti. L'autorizzazione alla costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione viene concessa dal comune, previo parere favorevole espresso dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.