Emilia-Romagna - Legge 19/04 - articolo 2: Funzioni della Regione

Articolo 2 - Funzioni della Regione

(Regione Emilia-Romagna - legge n° 19, 29 luglio 2004)

1. Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sul territorio regionale della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane sul territorio regionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienico-sanitarie, la Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge:

a) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e di alta vigilanza, anche attraverso l'emanazione di apposite direttive agli Enti locali e alle aziende sanitarie, che sono tenuti a fornire alla Regione le necessarie informazioni;

b) adotta i poteri sostitutivi in relazione alla mancata approvazione degli atti di competenza, degli enti locali previsti dalla presente legge e, in particolare, quelli di cui all'Art. 3, secondo le forme previste dall'Art. 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Universita);

c) definisce, d'intesa con la conferenza Regione-autonomie locali, le tariffe per il servizio pubblico di cremazione dei cadaveri, secondo modalità che tengano conto dei costi di gestione dei singoli impianti;

d) può approvare, d'intesa con la conferenza Regione-autonomie locali, uno schema di regolamento-tipo di polizia mortuaria;

e) adotta gli ulteriori provvedimenti nei casi e nei modi previsti dalla presente legge.

2. Con regolamento della Regione, da emanarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la conferenza Regione-autonomi locali, sono emanate norme in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione dei cadaveri, nel rispetto dei principi e delle finalità della presente legge.


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