Lazio - Legge 37/03 - articolo 11: Organizzazione e personale

Articolo 11 - Organizzazione e personale

(Regione Lazio - legge n° 37, 3 novembre 2003)

1. L'agenzia ha una struttura amministrativa cui è preposto un direttore nominato dal presidente dell'agenzia e scelto fra persone in possesso di diploma di laurea e con una provata esperienza nella direzione amministrativa di enti, aziende e strutture pubbliche o private.

2. Il regolamento di cui all'Art. 10 determina le modalità di organizzazione della struttura di cui al comma 1.

3. Il rapporto di lavoro del direttore di cui al comma 1 è a tempo pieno.

4. Il personale dell'agenzia gode dello stesso stato giuridico e trattamento economico del personale regionale.

5. Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali l'agenzia si avvale prioritariamente di personale messo a disposizione dalla Regione Lazio.

6. L'agenzia può, altresì, avvalersi:

a) di personale comandato dalla Regione Lazio, dalle aziende USL, dalle aziende ospedaliere e dagli altri enti pubblici; il personale comandato conserva integralmente lo stato giuridico ed il trattamento economico dell' amministrazione di provenienza;

b) di società o singoli professionisti mediante contratti di consulenza.


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