(Regione Lazio - legge n° 37, 3 novembre 2003)
1. Il presidente e i vice presidenti si avvalgono della consulenza di un comitato scientifico costituito dal presidente stesso e composto da dodici membri di cui:
a) sei responsabili delle strutture autorizzate ad effettuare i trapianti;
b) sei nominati dal presidente, sentiti i vice presidenti, tra studiosi e scienziati di fama internazionale nell'area dei trapianti d'organo e delle terapie connesse.
2. Il comitato scientifico resta in carica per la durata del mandato del presidente che ha provveduto alla costituzione.
3. Il comitato scientifico elegge al suo interno il proprio presidente.
4. Il regolamento interno di cui all'Art. 10 definisce le modalità di costituzione e di funzionamento del comitato scientifico.