Lazio - Legge 37/03 - articolo 5: Presidente

Articolo 5 - Presidente

(Regione Lazio - legge n° 37, 3 novembre 2003)

1. Il presidente ha la rappresentanza istituzionale dell'agenzia e sovrintende all'attivitā complessiva della stessa, di cui č responsabile nei confronti della Regione.

2. Per l'esercizio delle proprie funzioni il presidente č coadiuvato da due vice presidenti.

3. Il presidente e i vice presidenti sono nominati dal consiglio regionale con voto limitato a due tra esperti di riconosciuta competenza e qualificazione scientifica in materia di trapianti. Il presidente č nominato su designazione del presidente della giunta regionale.

4. Il presidente e i vice presidenti durano in carica cinque anni.

5. Al presidente e ai vice presidenti spetta un'indennitā annua lorda determinata ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 (Indennitā dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione Lazio).


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