Calabria - Legge 11/04 - articolo 22: Disposizioni transitorie e di rinvio. Abrogazioni

Articolo 22 - Disposizioni transitorie e di rinvio. Abrogazioni

(Regione Calabria - legge n° 11, 19 marzo 2004)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del decreto legislativo di riordino 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge regionale 3 aprile 1995, n. 9 (Piano sanitario regionale 1995-1997);

b) gli articoli 3, 4, 5, 6, 9, commi 3, 12, 14 e 16 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2;

c) gli articoli 12 e 17 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29;

d) l'Art. 20, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29, come modificato dall'Art. 7 della legge regionale 10 ottobre 2002, n. 39;

e) l'Art. 17, commi 1, 3 e 4, e l'Art. 20, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8;

f) la legge regionale 1° dicembre 1988, n. 27;

g) ogni altra disposizione incompatibile con le previsioni della presente legge.


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