Calabria - Legge 11/04 - articolo 20: Educazione continua in medicina e sviluppo continuo della professionalità

Articolo 20 - Educazione continua in medicina e sviluppo continuo della professionalità

(Regione Calabria - legge n° 11, 19 marzo 2004)

1. E' istituita la commissione regionale per l'educazione continua in medicina (ECM) con il compito di supporto al dipartimento regionale in materia di analisi dei bisogni formativi, professionali e di contesto, individuazione degli obiettivi formativi, accreditamento dei progetti ed eventi di formazione, accreditamento dei progetti ed eventi di formazione, individuazione dei requisiti ulteriori e procedure per l'accreditamento dei provider, verifica e valutazione dei provider e degli eventi formaivi, realizzazione dell'anagrafe dei crediti.

2. La commissione, nominata dall'assessore alla tutela della salute, è composta da:

a) assessore alla tutela della salute, o suo delegato, che la presiede;

b) cinque membri in rappresentanza degli ordini dei medici, uno per provincia;

c) tre membri in rappresentanza di altri ordini o collegi professionali;

d) cinque membri, con specifiche competenze nell'ambito dell'educazione continua in medicina, individuati dall'assessore alla tutela della salute all'interno dei rappresentanti delle società scientifiche calabresi, di derivazione nazionale;

e) un membro in rappresentanza della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Magna Grecia;

f) un membro in rappresentanza della facoltà di farmacia dell'unical.

3. Per lo sviluppo dei compiti in materia di ECM e sviluppo continuo della professionalità (SCP) è altresì istituita la consulta regionale per lo sviluppo continuo della professionalità composta da un rappresentante per ciascun ordine e collegio e per ciascuna laurea specialistica delle professioni sanitarie e non sanitarie operanti nel servizio sanitario regionale non ricompressa in ordini o collegi.

4. La consulta esprime parere in materia di organizzazione e programmazione delle attività di ECM e SCP.


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