(Regione Calabria - legge n° 11, 19 marzo 2004)
1. La giunta regionale, ai fini della integrazione fra politiche sanitarie e politiche ambientali, stabilisce le modalità e i livelli di integrazione, prevedendo la stipulazione di accordi tra le aziende sanitarie ospedaliere e l'agenzia regionale per l'ambiente, sentita la competente commissione consiliare.