(Regione Calabria - legge n° 11, 19 marzo 2004)
1. I rapporti tra il servizio sanitario regionale e gli enti di ricerca per le attivitą assistenziali, sono definiti tra la regione, l'azienda sanitaria e quelle ospedaliere e gli enti medesimi attraverso appositi protocolli d'intesa dai contenuti previsti dal precedente articolo, in quanto applicabili.