Calabria - Legge 11/04 - articolo 17: Rapporti tra servizio sanitario regionale e università

Articolo 17 - Rapporti tra servizio sanitario regionale e università

(Regione Calabria - legge n° 11, 19 marzo 2004)

1. La Regione. assicura l'apporto delle Università calabresi al perseguimento degli obiettivi ed alla realizzazione delle attività previste dal piano regionale della salute anche attraverso l'inserimento delle facoltà nelle strutture organizzative del servizio sanitario regionale, valorizzandone funzioni è le competenze specifiche degli atenei.

2. A tale fine, i rapporti tra servizio sanitario regionale ed università sono oggetto di specifici protocolli d'intesa che definiscono:

a) le modalità del concorso delle strutture del servizio sanitario regionale al soddisfacimento delle esigenze formative, didattiche e di ricerca delle unviersità;

b) l'apporto della facoltà di medicina e chirurgia alle attivita assistenziali, di formazione e di sviluppo delle conocenze delle strutture del servizio sanitario regionale;

c) le modalità della reciproca collaborazione per il soddisfacimento delle specifiche esigenze del servizio sanitario regionale;

d) le modalità della reciproca collaborazione per il soddisfacimento delle specifiche esigenze della formazione teorico-pratica del personale del servizio santario regionale.

3. Con protocollo quadro tra giunta regionale ed Università sono individuati:

a) i criteri per l'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni assistenziali correlate alle esigenze formative e di ricerca dell'Università ivi compresa l'individuazione delle strutture a ciò dedicate, tenuto conto che l'offerta di prestazioni assistenziali dell'azienda ospedaliera Mater Domini e quelle delle aziende del servizio sanitario regionale, ed in particolare dell'azienda ospedaliera «Pugliese-Ciaccio» devono integrarsi e che le attività assistenziali e sanitarie sono svolte dalle strutture sotto la direzione delle aziende del servizio sanitario regionale;

b) la disciplina dei rapporti tra organi degli atenei ed organi delle aziende del servizio sanitario regionale;

c) i criteri per la individuazione di attività finalizzate alla migliore qualificazione dei servizi erogati;

d) i criteri per la determinazione dei rapporti reciproci, tenuto conto del fabbisogno formativo delle strutture del servizio sanitario regionale;

e) i criteri per l'individuazione e l'organizzazione, sulla base delle indicazioni della programmazione regionale ed in conformità agli ordinamenti didattici vigenti, dei corsi di formazione e per la ripartizione dei relativi oneri.

4. L'attuazione delle previsioni del protocollo quadro di cui al comma precedente è assicurata anche mediante intese tra aziende del servizio sanitario regionale ed università.

5. I protocolli d'intesa di cui al presente articolo regolano i rapporti tra servizio sanitario regionale ed università.

6. I posti letto destinati alle attività di didattica e di ricerca nel rapporto percentuale necessario studenti-posti letto, sono indicati nell'allegata tabella di cui al presente piano regionale per la salute.

7. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge le convenzioni ed i protocolli d'intesa attualmente in vigore tra servizio sanitario regionale ed università devono essere adeguati alle disposizioni di legge, alle previsioni del piano regionale per la salute ed agli atti di programmazione adottati dalla giunta regionale; decorso il predetto termine cessa comunque l'efficacia delle convenzioni e dei protocolli vigenti. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa si applica il potere sostitutivo di cui all'Art. 1, comma 4 del decreto legislativo n. 517/1999. Nei novanta giorni successivi l'azienda ospedaliera Mater Domini adegua la propria organizzazione alla previsione dei protocolli d'intesa, adottando l'atto aziendale ed i regolamenti di organizzazione, da sottoporre a controllo preventivo della giunta regionale, decorso inutilmente detto termine la giunta regionale, previa diffida ed assegnazione di un ulteriore termine non superiore a trenta giorni, esercita il potere sostitutivo.

8. Con l'adozione dell'atto aziendale cessano gli incarichi di direzione delle strutture dell'azienda ospedaliera Mater Domini che siano interessate da mutamenti organizzativi che ne determinino la soppressione.

9. La Regione con apposito capitolo di bilancio finanzia borse aggiuntive di specializzazione mediche in misure non superiore al 50% dei posti assegnati dal MIUR ed in relazione alla programmazione sanitaria regionale.


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