(Regione Calabria - legge n° 11, 19 marzo 2004)
1. Sono soggetti a controllo, preventivo della giunta regionale i seguenti atti delle aziende del servizio sanitario regionale:
a) bilancio economico-preventivo, bilancio di esercizio comprensivo del conto consultivo;
b) atto aziendale e piani attuativi comprensivi delle dotazioni organiche e loro variazioni;
c) regolamenti di organizzazione.
2. Gli atti indicati nel comma precedente sono trasmessi, entro quindici giorni dall'adozione, al dipartimento, regionale della sanità, che provvede all'istruttoria necessaria per l'esercizio del controllo. La giunta regionale esercita il controllo sugli atti di cui al comma precedente entro sessanta giorni dalla data di ricezione; decorso inutilmente tale termine gli atti si intendono approvati.
3. Il dirigente generale del dipartimento regionale della sanità indirizza e coordina i direttori generali delle aziende del servizio sanitario regionale, verificando il rispetto dei principi di legalità, efficacia, efficienza ed economicità della gestione. I direttori generali delle aziende sono tenuti a trasmettere, entro quindici giorni dalla richiesta, gli atti, i documenti e le notizie che a tal fine sono richiesti dal dirigente generale del dipartimento medesimo.
4. Il dirigente generale del dipartimento regionale della sanità, qualora verifichi l'adozione da parte delle aziende di atti contrari a disposizione di legge o agli atti di programmazione adottati dalla giunta regionale, nonchè ai principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, con determinazione non delegabile, invita l'azienda all'esercizio del potere di auto tutela.
5. Sono abrogati l'Art. 12 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2 e l'Art. 20, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8.
6. La commissione antimafia del consiglio regionale monitora gli appalti e la spesa per acquisti delle aziende sanitarie ed ospedaliere.