(Regione Calabria - legge n° 11, 19 marzo 2004)
1. Le finalitą istituzionali del servizio sanitario regionale sono realizzate mediante undici aziende sanitarie e quattro aziende ospedaliere, che hanno personalitą giuridica pubblica e autonomia gestionale. Sono organi delle aziende il direttore generale ed il collegio sindacale.
2. L'organizzazione ed il funzionamento delle aziende sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato adottato dal direttore generale conformemente all'atto di indirizzo adottato dalla giunta regionale.
3. Per la pił efficace e razionale utilizzazione delle risorse umane e finanziarie, la giunta regionale formula indirizzi alle aziende sanitarie ed alle aziende ospedaliere affinchč esercitino in comune tra di loro funzioni amministrative, legali e tecniche.
4. E' abrogato l'Art. 3 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2.