Calabria - Legge 11/04 - articolo 6: Partecipazione degli enti locali alla programmazione delle attivitā

Articolo 6 - Partecipazione degli enti locali alla programmazione delle attivitā

(Regione Calabria - legge n° 11, 19 marzo 2004)

1. La conferenza dei sindaci svolge, per ciascuna azienda sanitaria le funzioni di cui al decreto n. 502 del 30 dicembre e all'Art. 11 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2. Con deliberazione di giunta regionale e previo parere della commissione permanente, sono disciplinate in modalitā di funzionamento della conferenza dei sindaci.

2. Per le aziende ospedaliere le funzioni della conferenza dei sindaci sono svolte da un comitato di rappresentanza composto da cinque membri eletto in seno alla conferenza permanente per la programmazione sanitaria, socio-sanitaria e socio-assistenziale presso ogni azienda ospedaliera.

3. Il comitato dei sindaci di distretto concorre alla verifica dei risultati di salute definiti dal programma delle attivtā territoriali. Con deliberazione di giunta regionale e previo parere della commissione consiliare competente, sono disciplinate le modalitā di funzionamento del comitato dei sindaci di distretto.


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