Calabria - Legge 11/04 - articolo 5: Conferenza permanente per la programmazione sanitaria socio-sanitaria e socio-assistenziale

Articolo 5 - Conferenza permanente per la programmazione sanitaria socio-sanitaria e socio-assistenziale

(Regione Calabria - legge n° 11, 19 marzo 2004)

1. E' istituita la conferenza permanente per la programmazione sanitaria, socio-sanitaria e socio-assistenziale regionale, quale organismo rappresentativo delle autonomie locali nell'ambito della programmazione sanitaria e sociosanitaria.

2. La conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria organo consultivo del consiglio e della giunta regionale.

3. La conferenza č composta come segue:

a) assessore regionale alla tutela della salute o suo delegato, che la presiede;

b) assessore regionale alle politiche sociali o suo delegato;

c) presidenti delle conferenze dei sindaci delle aziende sanitarie;

d) sindaci o loro delegati delle cittā capoluogo di provinca, se non presidenti di conferenza dei sindaci;

e) due rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie, dei quali uno dell'ANCI ed uno dell'UPI, limitatamente alle sedute di trattazione di materie socio-sanitarie e cinque rappresentanti indicati dalle organizzazioni di promozione sociale;

f) presidenti delle province, o loro delegati, limitatamente alle sedute di trattazione di materie sociali e socio-assistenziali.

4. Se richiesti, partecipano ai lavori della conferenza, senza diritto di voto, i dirigenti generali del dipartimento regionale della sanitā e del dipartimento affari sociali, nonchč i direttori generali delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assesore regionale alla tutela della salute procede all'insediamento della conferenza, che provvede all'approvazione del regolamento di funzionamento. Fino all'approvazione del regolamento si applica il regolamento del consiglio comunale della cittā capoluogo di regione.
(vedi sentenza della Corte costituzionale 10 gennaio/23 febbraio 2023 - ndr)

6. La conferenza esprime i pareri e svolge le funzioni previste dal piano regionale per la salute.

7. Il dipartimento regionale della sanitā assicura le attivitā di supporto logistico e funzionale necessarie per il funzionamento della conferenza.

8. E' abrogato l'Art. 17 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29.


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