(Regione Molise - Decreto del Presidente della Giunta regionale n° 8, 4 febbraio 2004)
1. Il Presidente invia annualmente alla giunta regionale una relazione sull'attività svolta dalla commissione, in particolare riferendo sul numero degli atleti sottoposti a visita, sugli esiti delle visite, sulle patologie che hanno determinato l'inidoneità e sulle tipologie più frequenti, sul numero dei minori per i quali è stato presentato ricorso, sui tempi medi in cui si svolgono gli accertamenti di cui all'Art. 4, comma 2. Di detta relazione viene data comunicazione alla quarta commissione consiliare.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.