Toscana - DPGR 8/04 - articolo 5: Ulteriori adempimenti della commissione

Articolo 5 - Ulteriori adempimenti della commissione

(Regione Molise - Decreto del Presidente della Giunta regionale n° 8, 4 febbraio 2004)

1. La commissione registra la decisione nel libretto sanitario del ricorrente.

2. La commissione comunica la decisione adottata all'interessato, alla federazione sportiva di appartenenza, alla società o organizzazione sportiva cui il soggetto risulta iscritto ed allo specialista in medicina sportiva avverso il cui giudizio è stato proposto ricorso.


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