(Regione Molise - Decreto del Presidente della Giunta regionale n° 8, 4 febbraio 2004)
1. La commissione registra la decisione nel libretto sanitario del ricorrente.
2. La commissione comunica la decisione adottata all'interessato, alla federazione sportiva di appartenenza, alla società o organizzazione sportiva cui il soggetto risulta iscritto ed allo specialista in medicina sportiva avverso il cui giudizio è stato proposto ricorso.