Toscana - DPGR 8/04 - articolo 4: Esame delle istanze

Articolo 4 - Esame delle istanze

(Regione Molise - Decreto del Presidente della Giunta regionale n° 8, 4 febbraio 2004)

1. La commissione è regolarmente costituita con la presenza di almeno quattro membri fra cui il medico in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.

2. La commissione può richiedere accertamenti aggiuntivi e può avvalersi della consulenza di medici in possesso della specializzazione inerente al caso specifico, operanti presso le strutture pubbliche. Gli oneri di tali accertamenti sono soggetti alla normativa in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria.

3. Le decisioni circa l'accoglimento o il rigetto dell'istanza sono prese a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. è causa di impedimento alla partecipazione ai lavori della commissione l'aver concorso alla formulazione del giudizio oggetto del ricorso.

5. La commissione decide sull'istanza al termine della seduta in cui la stessa è esaminata, salvo il caso di cui al comma 2.


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