Toscana - DPGR 8/04 - articolo 3: Convocazione della commissione

Articolo 3 - Convocazione della commissione

(Regione Molise - Decreto del Presidente della Giunta regionale n° 8, 4 febbraio 2004)

1. Il Presidente, individuato ai sensi dell'Art. 9, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 35/2003, convoca la commissione di norma con periodicità mensile, a seconda dei ricorsi pendenti e comunque con l'obbligo di non far intercorrere un periodo superiore ai trenta giorni fra istanza ed esame del ricorso.

2. La convocazione avviene mediante raccomandata con ricevuta di ritorno almeno dieci giorni prima della seduta.

3. Entro i tre giorni successivi al ricevimento della convocazione i componenti della commissione comunicano al Presidente l'eventuale impedimento alla partecipazione alla seduta nella data stabilita. In tal caso il Presidente, almeno cinque giorni prima della seduta, convoca i membri supplenti.

4. Il Presidente convoca altresì il ricorrente almeno dieci giorni prima della seduta.

5. Qualora il ricorrente senza giustificato motivo non si presenti alla seduta per cui è stato convocato, l'istanza si intende rigettata.


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