(Regione Molise - Decreto del Presidente della Giunta regionale n° 8, 4 febbraio 2004)
1. Avverso il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva agonistica l'interessato propone ricorso mediante istanza indirizzata alla commissione regionale d'appello nel termine di trenta giorni dal ricevimento del certificato di non idoneità ai sensi dell'Art. 5, comma 10, della legge regionale n. 35/2003.
2. All'istanza di cui al comma 1, presentata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, è allegato a pena di irricevibilità il libretto sanitario.
3. Il ricorrente può allegare all'istanza di cui al comma 1 accertamenti di parte ed essere assistito a proprie spese, nel corso del procedimento, da un medico di fiducia.
4. Qualora l'interessato sia minore di anni diciotto l'istanza è presentata dal genitore o dal legale rappresentante.