Toscana - DPGR 8/04 - articolo 1: Nomina e durata in carica della commissione regionale d'appello

Articolo 1 - Nomina e durata in carica della commissione regionale d'appello

(Regione Molise - Decreto del Presidente della Giunta regionale n° 8, 4 febbraio 2004)

1. La commissione regionale d'appello per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneitā specifica alla pratica di attivitā sportive agonistiche, di cui all'Art. 9 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport), č nominata con decreto del Presidente della giunta regionale.

2. La commissione dura in carica cinque anni ed č composta dai soggetti individuati dall'Art. 9, comma 1, della legge regionale n. 35/2003.

3. L'assenza non giustificata per tre sedute, anche non successive, comporta la decadenza dalla nomina.

4. La commissione ha sede presso una azienda unitā sanitaria locale individuata con deliberazione della giunta regionale.


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