(Regione Molise - Decreto del Presidente della Giunta regionale n° 8, 4 febbraio 2004)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visto l'Art. 9 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport), come sostituito dalla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 62 (Modifiche degli articoli 9 e 17 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 «Tutela sanitaria dello sport»), che al comma 3 prevede che le modalità di funzionamento della commissione regionale d'appello e le procedure per l'appello siano determinate con regolamento di attuazione della legge regionale n. 35/2003 e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del consiglio regionale del 21 gennaio 2004 con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione di cui al testo vigente dell'Art. 9, comma 3, della legge regionale n. 35/2003;
Emana
il seguente regolamento: