Calabria - Legge 6/04 - articolo 3: Pubblicazione

Articolo 3 - Pubblicazione

(Regione Calabria - legge n° 6, 8 marzo 2004)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.


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