(Regione Calabria - legge n° 6, 8 marzo 2004)
1. La commissione deve ultimare i propri lavori entro sessanta giorni dal suo insediamento, prorogabili, una sola volta, di ulteriori sessanta giorni, con deliberazione dell'ufficio di presidenza.
2. Al termine dei propri lavori deve presentare al consiglio una relazione sui risultati dell'indagine.