(Regione Veneto - legge n° 41, 19 dicembre 2003)
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, con proprio provvedimento disciplina d'intesa con la conferenza Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni, le caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale, prevedendo altresì eventuali forme di vigilanza.
2. Gli enti locali, singoli o associati, che gestiscono comandi o servizi di polizia locale, entro il termine di centottanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1 nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, adeguano agli stessi i propri regolamenti.
3. Dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di cui al comma 1, sono abrogate:
a) la legge regionale 20 dicembre 1991, n. 33 «Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e strumenti operativi in dotazione alla polizia locale»;
b) la legge regionale 25 giugno 1993, n. 25 «Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1991, n. 33 «Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e strumenti operativi in dotazione alla polizia locale».