(Regione Veneto - legge n° 41, 19 dicembre 2003)
1. Il quarto comma dell'Art. 4 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 come aggiunto dal comma 4 dell'Art. 93 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, č sostituito dal seguente:
«Le spese sostenute sono rendicontate entro un anno dalla data di assegnazione del contributo e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo all'approvazione del programma di cui all'Art. 3, pena la revoca del contributo.».