Veneto - Legge 41/03 - articolo 14: Modifica dell'Art. 4 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 «Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali»

Articolo 14 - Modifica dell'Art. 4 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 «Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali»

(Regione Veneto - legge n° 41, 19 dicembre 2003)

1. Il quarto comma dell'Art. 4 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 come aggiunto dal comma 4 dell'Art. 93 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, č sostituito dal seguente:

«Le spese sostenute sono rendicontate entro un anno dalla data di assegnazione del contributo e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo all'approvazione del programma di cui all'Art. 3, pena la revoca del contributo.».


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