Veneto - Legge 41/03 - articolo 12: Modifica dell'Art. 2 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 «Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali»

Articolo 12 - Modifica dell'Art. 2 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 «Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali»

(Regione Veneto - legge n° 41, 19 dicembre 2003)

1. L'Art. 2 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54, č sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Predisposizione dei progetti). - 1. Per le finalitą di cui all'Art. 1, la giunta regionale predispone specifici progetti, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994.

2. Alla formulazione dei progetti possono partecipare gli enti locali e le associazioni interessate. A tal fine gli enti e le associazioni interessate dovranno avanzate entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del progetto, apposita richiesta al presidente della giunta regionale, allegando la relazione sul programma delle attivitą previste, corredata dal preventivo di spesa.


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