Veneto - Legge 41/03 - articolo 10: Modifica degli articoli 1 e 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 «Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psico-fisici che applicano il "Metodo Doman"»

Articolo 10 - Modifica degli articoli 1 e 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 «Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psico-fisici che applicano il "Metodo Doman"»

(Regione Veneto - legge n° 41, 19 dicembre 2003)

1. Nel titolo della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole «Metodo Doman» sono aggiunte le parole «o Vojta».

2. All'Art. 1 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole «Metodo Doman» sono aggiunte le parole «o Vojta».

3. All'Art. 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole «Metodo Doman» sono aggiunte le parole «o Vojta».

4. Dopo l'Art. 3 della legge regionale 22 febbraio 1996, n. 6 č aggiunto il seguente articolo:

«Art. 3-bis. - 1. La giunta regionale invia al consiglio regionale una relazione tecnico-scientifica sull'efficacia dei metodi autorizzati con la presente legge».


articolo precedente // articolo successivo