(Regione Veneto - legge n° 41, 19 dicembre 2003)
1. Dopo il comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, sono inseriti i seguenti commi:
«2-bis. Per l'espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, all'Agenzia sono inviate tutte le note, le linee guida, le deliberazioni inviate alle ULSS o comunque attinenti alla materia socio sanitaria.
(abrogato dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 22/2012 - ndr)2-ter. Al fine di perseguire gli obiettivi della presente legge, i documenti e/o provvedimenti di cui al comma 2-bis sono trasmessi altresì al consiglio regionale che li trasmetterà alla competente commissione consiliare.».
(abrogato dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 22/2012 - ndr)