Veneto - Legge 41/03 - articolo 8: Modifica dell'Art. 20 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione»

Articolo 8 - Modifica dell'Art. 20 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione»

(Regione Veneto - legge n° 41, 19 dicembre 2003)

1. Dopo il comma 7 dell'Art. 20 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, sono aggiunti iseguenti commi:

«7-bis. Al personale appartenente all'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale in ambito regionale, che presti servizio presso strutture regionali in posizione di comando, è garantito il trattamento economico globale già in godimento qualora più favorevole.

7-ter. Al termine del periodo di comando presso l'amministrazione regionale, il personale di cui al comma 7-bis rientra in servizio presso l'azienda di provenienza per la prosecuzione dell'incarico di funzione dirigenziale ricevuto, sino a compimento dello stesso. Ai fini della verifica e della valutazione di cui ai vigenti contratti collettivi di lavoro, il dirigente regionale della struttura alla quale il personale di cui al comma 7-bis è stato assegnato trasmette all'azienda che ha disposto il comando una relazione concernente il servizio prestato.


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