Veneto - Legge 41/03 - articolo 7: Recupero ed utilizzazione a fini umanitari del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie della Regione del Veneto

Articolo 7 - Recupero ed utilizzazione a fini umanitari del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie della Regione del Veneto

(Regione Veneto - legge n° 41, 19 dicembre 2003)

1. La Regione del Veneto coordina e promuove l'utilizzo all'estero, a fini umanitari, del patrimonio mobiliare dismesso a qualsiasi titolo dalle strutture sanitarie pubbliche o dalle strutture private che intendano aderire all'iniziativa operanti nel territorio regionale, con particolare riferimento al materiale tecnologico medicale utilizzabile in ambito sanitario nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e con quelli dell'Europa dell'Est e dell'Area balcanica, attraverso l'intervento dei soggetti indicati al comma 2.

2. Possono presentare richiesta di assegnazione dei beni di cui al comma 1, con le modalità indicate al comma 3, enti pubblici, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato, enti o istituti religiosi aventi sede nel territorio della Regione del Veneto, nonchè istituzioni internazionali, agenzie specializzate dell'ONU, rappresentanze diplomatiche in Italia e all'estero e distaccamenti delle Forze armate impegnate in missioni di pace.

3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale disciplina il procedimento di acquisizione dei beni da parte della Regione, di assegnazione degli stessi ai soggetti richiedenti di cui al comma 2 nonchè le forme di garanzia e di vigilanza sull'effettivo utilizzo dei beni assegnati.

4. La giunta regionale trasmette annualmente alle competenti commissioni consiliari una relazione sull'assegnazione e l'utilizzo dei beni mobili dismessi dalle strutture sanitarie.


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