(Regione Veneto - legge n° 41, 19 dicembre 2003)
1. I controlli periodici per la verifica dei parametri di conformitą del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualitą, previsti dall'Art. 2, comma 4 del decreto ministeriale 9 maggio 1991, n. 185 in materia di controlli di requisiti di composizione igienico-sanitaria del latte crudo, sono sostituiti dagli accertamenti effettuati dal produttore nell'ambito del sistema di autocontrollo in ottemperanza agli obblighi previsti all'Art. 17 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autoritą europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
2. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina:
a) i criteri per la predisposizione del sistema di autocontrollo integrato con la previsione di specifiche procedure per gli accertamenti effettuati dal produttore;
b) le modalitą del controllo a campione da parte del servizio veterinario dell'azienda unitą locale socio-sanitaria competente per territorio;
c) i criteri e le modalitą per la formazione e la relativa qualificazione degli addetti al prelievo del latte;
d) i criteri e le modalitą per l'accreditamento dei laboratori autorizzati ad effettuare le analisi.