(vedi sentenza della Corte Costituzionale 24 febbraio / 10 marzo 2005 - ndr)
(Regione Veneto - legge n° 41, 19 dicembre 2003)
1. Gli accertamenti sanitari e la relativa certificazione, previsti dall'Art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e dagli articoli 37, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 in materia di disciplina igienica di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande, sono sostituiti da misure di autocontrollo, formazione e informazione salvo il caso in cui l'interessato ne faccia esplicita richiesta.
2. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) i criteri per la predisposizione delle misure di autocontrollo, formazione e informazione;
b) le modalità di monitoraggio e sorveglianza sull'attuazione delle misure di cui alla lettera a);
c) i criteri per la predisposizione del sistema di controllo degli episodi e dei casi delle malattie a trasmissione alimentare.