Toscana - Legge 62/04 - articolo 1: Sostituzione dell'Art. 9 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35

Articolo 1 - Sostituzione dell'Art. 9 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35

(Regione Toscana - legge n° 62, 22 dicembre 2003)

1. L'Art. 9 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport) è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Commissione regionale d'appello). - 1. La commissione regionale d'appello è nominata con decreto del Presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da:

a) un medico specialista in medicina dello sport con funzioni di presidente;

b) un medico specialista in medicina interna o disciplina equivalente;

c) un medico specialista in cardiologia;

d) un medico specialista in ortopedia;

e) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni.

2. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di impedimento o assenza del componente effettivo.

3. Le modalità di funzionamento della commissione e le procedure per l'appello sono determinate con regolamento di attuazione della presente legge.

4. Ai membri della commissione è corrisposta una indennità, nella misura e secondo le modalità stabilite con deliberazione della giunta regionale.

5. La commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di medici in possesso della specializzazione inerente al caso specifico, operanti presso le strutture pubbliche ed, ove ritenuto necessario, può disporre che il ricorrente sia sottoposto ad accertamenti sanitari presso le strutture di cui all'Art. 4, comma 4.

6. La commissione provvede alla tenuta di un archivio dei non idonei ed alla comunicazione delle decisioni adottate all'interessato, alla federazione sportiva di appartenenza, alla società o organizzazione sportiva in cui il soggetto risulta iscritto ed allo specialista di medicina sportiva avverso il cui giudizio è stato proposto ricorso».


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