(modificato dall'articolo 1 del DPP n. 40 del 24.09.08 - ndr)
1. L'agenzia è soppressa alla data del 31 dicembre dell'anno nel quale la giunta provinciale, con propria deliberazione, abbia accertato l'avvenuta operatività a regime del centro di protonterapia medica previsto dall'Art. 22, comma 1, della legge.
L'agenzia è comunque soppressa alla data del 31 dicembre 2010.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.