1. Il direttore dell'agenzia, in coerenza con il programma di attività, adotta i bilanci di previsione entro il termine previsto dalle direttive della giunta provinciale e, acquisita la relazione annessa, di competenza del collegio dei revisori dei conti, lo trasmette alla giunta provinciale per l'approvazione.
2. Il programma di attività, predisposto in conformità delle previsioni del contratto di servizio previsto dall'Art. 22, comma 7, della legge e delle eventuali direttive impartite dalla giunta provinciale, individua gli obiettivi e i progetti degli interventi da realizzare nel periodo di riferimento, le priorità per il perseguimento dei risultati, nonchè il relativo fabbisogno finanziario; indica inoltre le spese di gestione e gli investimenti necessari al funzionamento dell'agenzia. Il programma di attività costituisce il programma di gestione dell'agenzia. Le risorse finanziarie a disposizione del direttore per l'attuazione del programma di attività corrispondono alle previsioni di bilancio, secondo la specificazione del relativo documento tecnico di accompagnamento.
3. Contestualmente all'adozione di provvedimenti di variazione o di assestamento del bilancio, il direttore può disporre l'adeguamento del programma di attività, con l'eventuale nuova definizione degli obiettivi e degli interventi in programma.
4. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio è deliberata dalla giunta provinciale secondo le disposizioni del comma 4 dell'Art. 35 e dell'Art. 36 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento).
5. Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmatici, acquisita anche la relazione annessa, di competenza del collegio dei revisori dei conti, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce è trasmesso alla giunta provinciale per l'approvazione.
6. Il servizio di tesoreria dell'agenzia è affidato all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della provincia, alle medesime condizioni.
7. Ferma restando, ai sensi dell'Art. 22, comma 6, della legge, l'osservanza dei principi e delle norme provmciali di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità, il direttore dell'agenzia può adottare un apposito regolamento di contabilità per l'agenzia, allo scopo di adattare la disciplina contabile alle esigenze operative peculiari dell'agenzia. Il regolamento è sottoposto all'approvazione della giunta provinciale ai sensi dell'Art. 10.