1. Ai componenti del comitato scientifico dell'agenzia spetta un'indennità di carica determinata con provvedimento del direttore dell'agenzia, anche contestualmente all'atto di nomina del comitato, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'Art. 58, comma 6, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (revisione dell'ordinamento del personale della provincia autonoma di Trento) per i membri dell'agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale.
2. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica determinata dalla giunta provinciale, anche contestualmente all'atto di nomina, secondo quanto previsto dall'Art. 9, comma 3, della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19.
3. Al direttore dell'agenzia, ai componenti del comitato scientifico e a quelli dei revisori dei conti che compiano trasferte per l'esercizio delle proprie funzioni competono il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità vigenti per i dirigenti della provincia. Le trasferte dei componenti del comitato scientifico sono previamente autorizzate dal direttore dell'agenzia.