Trentino-Alto Adige - DPP 26/03 - articolo 6: Funzionamento del comitato tecnico-scientifico

Articolo 6 - Funzionamento del comitato tecnico-scientifico

(Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento - Decreto del Presidente della provincia n° 26, 10 settembre 2003)

1. I componenti del comitato tecnico-scientifico nominano al proprio interno un presidente.

2. Il presidente convoca il comitato tecnico-scientifico almeno due volte l'anno. La riunione è valida quando è presente la maggioranza dei componenti.

3. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità decide il voto di chi presiede.

4. Il presidente nomina tra i componenti un relatore ed un segretario, il quale ha il compito di redigere il verbale della riunione.

5. Il direttore dell'agenzia o una persona da questo delegata può partecipare alle riunioni del comitato senza diritto di voto.

6. I componenti del comitato tecnico scientifico possono essere vincolati alla sottoscrizione di un patto di riservatezza per quelle parti dei progetti a loro sottoposti che possano comportare diritti di terzi, brevetti, e simili.


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