1. Al direttore competono le funzioni di indirizzo e di coordinamento scientifico, finanziario e amministrativo nonchč quelle di direzione scientifica dell'agenzia, che svolge in coerenza con gli obiettivi stabiliti al sensi dell'Art. 22, comma 7, della legge e nel rispetto delle direttive formulate dalla giunta provinciale ai sensi dell'Art. 10 del presente regolamento. Il direttore, in particolare:
a) ha la legale rappresentanza dell'agenzia;
b) nomina i componenti del comitato tecnico-scientifico, ai sensi dell'Art. 22, comma 4, della legge;
c) nomina un proprio sostituto, nell'ambito della struttura di supporto prevista dall'Art. 11;
d) sottoscrive il contratto di servizio previsto dall'Art. 22, comma 7, della legge ed adotta annualmente il programma di attivitą, sentito il comitato tecnico-scientifico e lo propone alla giunta provinciale per l'approvazione ai sensi dell'Art. 10;
e) adotta i bilanci di previsione, comprese le relative variazioni, e il conto consuntivo;
f) adotta il regolamento interno di organizzazione e di funzionamento dell'agenzia, comprendente anche l'individuazione della pianta organica del personale, e gli atti di organizzazione interna dell'agenzia medesima;
g) adotta il regolamento di contabilitą dell'agenzia ai sensi, dell'Art. 13, comma 7;
h) adotta gli atti di conferimento degli incarichi professionali previsti dall'Art. 22, comma 8, della legge;
i) sottoscrive i contratti di lavoro del personale di cui all'Art. 11, comma 7, lettere b), c), d) ed e);
j) svolge le funzioni del direttore amministrativo in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo; verifica l'attivitą del direttore amministrativo ed esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia ingiustificata dello stesso.