Trentino-Alto Adige - DPP 26/03 - articolo 3: Funzioni del direttore

Articolo 3 - Funzioni del direttore

(Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento - Decreto del Presidente della provincia n° 26, 10 settembre 2003)

1. Al direttore competono le funzioni di indirizzo e di coordinamento scientifico, finanziario e amministrativo nonchč quelle di direzione scientifica dell'agenzia, che svolge in coerenza con gli obiettivi stabiliti al sensi dell'Art. 22, comma 7, della legge e nel rispetto delle direttive formulate dalla giunta provinciale ai sensi dell'Art. 10 del presente regolamento. Il direttore, in particolare:

a) ha la legale rappresentanza dell'agenzia;

b) nomina i componenti del comitato tecnico-scientifico, ai sensi dell'Art. 22, comma 4, della legge;

c) nomina un proprio sostituto, nell'ambito della struttura di supporto prevista dall'Art. 11;

d) sottoscrive il contratto di servizio previsto dall'Art. 22, comma 7, della legge ed adotta annualmente il programma di attivitą, sentito il comitato tecnico-scientifico e lo propone alla giunta provinciale per l'approvazione ai sensi dell'Art. 10;

e) adotta i bilanci di previsione, comprese le relative variazioni, e il conto consuntivo;

f) adotta il regolamento interno di organizzazione e di funzionamento dell'agenzia, comprendente anche l'individuazione della pianta organica del personale, e gli atti di organizzazione interna dell'agenzia medesima;

g) adotta il regolamento di contabilitą dell'agenzia ai sensi, dell'Art. 13, comma 7;

h) adotta gli atti di conferimento degli incarichi professionali previsti dall'Art. 22, comma 8, della legge;

i) sottoscrive i contratti di lavoro del personale di cui all'Art. 11, comma 7, lettere b), c), d) ed e);

j) svolge le funzioni del direttore amministrativo in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo; verifica l'attivitą del direttore amministrativo ed esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia ingiustificata dello stesso.


articolo precedente // articolo successivo